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	<description>Normative, articoli e soluzioni per le barriere architettoniche.</description>
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		<title>Patente nautica e disabilità</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre scorso (Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222) è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 luglio 2008, n. 146. Si tratta del nuovo codice per la nautica da diporto che entrerà in vigore dal 12 dicembre…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre scorso (Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222) è stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti</p>
<p><img src="http://www.contactsrl.it/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>del 29 luglio 2008, n. 146. Si tratta del nuovo codice per la nautica da diporto che entrerà in vigore dal 12 dicembre prossimo.<br />
Il nuovo codice affronta anche la questione del rilascio della patente nautica a persone con disabilità, opportunità finora in larga misura preclusa. Prima di presentare le novità è opportuno ricordare sinteticamente quale fosse la situazione precedente.<br />
La situazione fino ad oggi</p>
<p>Il conseguimento della patente nautica era disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche). La norma fissava anche i requisiti per ottenere l’idoneità alla patente nautica definiti dall’articolo 5 e dall’allegata tabella A, indicazioni a tratti ambigue.<br />
Da un lato l’articolo 5 consentiva un certo spazio discrezionale agli organi accertatori cui è affidato l’incarico di accertare la possibilità di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente nautica. Si precisava inoltre che in presenza di “malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione di idoneità, solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita (&#8230;)”.<br />
Dall’altro lato, tuttavia, la tabella A che elenca dettagliatamente le patologie, le malattie e le affezioni di seguito indicate, esclude il rilascio del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità da diporto. La tabella inoltre dedica il secondo paragrafo all’efficienza degli arti: “Non possono conseguire od ottenere la convalida della patente nautica coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente abilita”.<br />
Da più parti era stata richiesta una modifica sostanziale della disposizione in modo da consentire, nel rispetto della sicurezza, a molti disabili di comandare o condurre un’imbarcazione da diporto.<br />
Il nuovo codice</p>
<p>Il nuovo Decreto ministeriale individua tre tipologie di patenti nautiche per il diporto.<br />
Le patenti di categoria A abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto entro dodici miglia dalla costa oppure senza alcun limite dalla costa. La patente A può essere rilasciata per le unità a motore oppure a vela oppure a propulsione mista.<br />
Le patenti B abilitano al comando delle navi da diporto. I titolari possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.<br />
<a title="Montascale a poltroncina per esterni" href="http://www.contactsrl.it/montascale/montascale-a-poltroncina/montascale-a-poltroncina-per-esterni.html" target="_blank"><img class="alignleft" style="float: left; margin: 4px;" src="http://blog.contactsrl.it/wp-content/uploads/2011/10/SDC16157_576_768.jpg" alt="Montascale a poltroncina per esterni" width="250" height="768" /></a>Infine, le patenti di categoria C (articolo 27) abilitano alla direzione nautica di unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri. È in questo caso richiesta la presenza a bordo di un’altra persona in qualità di ospite di età non inferiore ai 18 anni, “idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare”. Inoltre l’unità deve essere munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, “in caso di caduta in mare, oltre all’individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l’arresto dei motori.” Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell’allegato I al decreto, ma questo non significa che le persone con disabilità non possano ottenere anche le patenti di categoria A oppure B. Con la patente C, quindi, niente navigazioni “in solitaria”.<br />
Le patenti vengono rilasciate dalle capitanerie di porto, oppure dagli uffici circondariali marittimi o dalla motorizzazione civile a seconda del limite della navigazione dalla costa.<br />
Durata e ausili</p>
<p>Diverso il trattamento anche relativamente alla durata della validità. Le patenti nautiche hanno validità di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida, durata ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di età. Le patenti C sono invece limitate ad un periodo più breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale.<br />
Diversamente da quanto qualcuno si attendeva, non sono previsti dal decreto ausili obbligatori in alcuni casi di disabilità. Come abbiamo riportato è previsto l’obbligo, per le sole patenti C, della presenza a bordo di un dispositivo elettronico che si attivi in caso di caduta in mare e disattivi il pilota automatico e arresti i motori.<br />
La prescrizione non appare del tutto comprensibile. Ci si chiede perché questa limitazione debba essere limitata alle patenti di categoria C, cioè quale sia la differenza se il “capitano” caduto in mare sia un disabile oppure no.<br />
Inoltre non è chiaro se la disattivazione dei motori deve essere contestuale alla caduta fuoribordo o se deve esservi un dispositivo fisso sull’imbarcazione che qualunque componente dell’equipaggio può attivare. Per essere contestuale la disattivazione dovrebbe necessariamente essere “radiocontrollata”. Ancora, non si comprende se di questo dispositivo debba esserne dotata solo la persona disabile responsabile della “direzione” o anche ogni membro dell’equipaggio.<br />
Requisiti fisici</p>
<p>I requisiti fisici per l’idoneità alla patente nautica sono indicati dal primo allegato.<br />
Nel primo paragrafo si elencano le patologie e le affezioni che consentono il conseguimento e la convalida delle patenti nautiche di qualsiasi categoria, purché le condizioni presentate siano compatibili a giudizio della commissione medica locale con la sicurezza della navigazione. Sono quindi elencate le varie affezioni e indicati dei limiti (diabete, affezioni respiratorie, malattie cardiovascolari ecc.). Queste persone possono ottenere le patenti di categoria A e B.<br />
Il secondo paragrafo elenca le patologie e le menomazioni per le quali è ammesso solo il rilascio della patente nautica di categoria C che abilita, come abbiamo detto, alla sola direzione nautica di natanti o imbarcazioni da diporto.<br />
Sono indicati due gruppi di menomazioni e patologie. Il primo gruppo riguarda le minorazioni anatomiche o funzionali agli arti. Sono ritenute invalidanti “le alterazioni che risultino tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie di unità (vela o motore) alle quali la patente abilita”. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, se la relativa funzione è assistita da una protesi adeguata che assicuri, per l’arto superiore, una presa sufficiente, oppure, per l’arto inferiore, un soddisfacente funzionamento, l’interessato può conseguire o ottenere la convalida delle patenti di categoria A o B.<br />
Il secondo gruppo di patologie, per le quali previo accertamento medico è ammesso il solo rilascio della patente C, sono più dettagliatamente indicate: encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; malattie del sistema nervoso periferico; postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.<br />
Anche in questo caso il primo allegato al Decreto precisa che se queste patologie non siano in stato avanzato e la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione, possono essere rilasciate anche le patenti A o B con una limitata validità a due anni. Il giudizio è rimesso alla commissione medica locale che può avvalersi di visite specialistiche presso strutture pubbliche.<br />
Il terzo paragrafo, infine, descrive i requisiti uditivi e visivi minimi per il rilascio delle patenti nautiche.<br />
Come si potrà notare, alle commissioni mediche locali è concesso un ampio margine di discrezionalità. Il timore è che venga applicato pedissequamente, senza una lettura attenta dell’allegato 1, il secondo comma dell’articolo 37 che afferma rigidamente: “Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche o funzionali indicate nell’allegato I, paragrafo 2, possono conseguire esclusivamente la patente di categoria C.”. Mentre, come abbiamo visto, vi possono essere delle significative eccezioni.</p>
<p>* Consulta il testo del Decreto</p>
<p>Si ringrazia per il supporto Sergio Mistrorigo e il sito VelaBlog cui si manda per approfondimenti tecnici</p>
<p><a href="http://www.handylex.org/"><strong>FONTE: handilex.org</strong></a></p>
<p>Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2008</p>
<p>Carlo Giacobini<br />
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa<br />
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare<br />
Direzione Nazionale</p>
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		<title>Agevolazioni sull’energia elettrica: il punto della situazione</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

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		<description><![CDATA[In questi giorni sono state diffuse notizie relative alle agevolazioni sull’energia elettrica, che hanno creato qualche confusione presso i potenziali interessati a questo beneficio regolamentato, in via generale, dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 dicembre 2007. Quella disposizione, applicativa di norme precedenti, prevede agevolazioni tariffarie per i nuclei disagiati economicamente e per quelli…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questi giorni sono state diffuse notizie relative alle agevolazioni sull’energia elettrica, che hanno</p>
<p><img src="http://www.contactsrl.it/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>creato qualche confusione presso i potenziali interessati a questo beneficio regolamentato, in via generale, dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 dicembre 2007. Quella disposizione, applicativa di norme precedenti, prevede agevolazioni tariffarie per i nuclei disagiati economicamente e per quelli in cui siano presenti persone che usino apparecchi elettromedicali salvavita.</p>
<p>Vanno subito precisati due elementi:</p>
<p>* tutto l’impianto dei benefici si basa tecnicamente sulla realizzazione di un sistema informatico di cui dovranno disporre i Comuni. Questo sistema informatico non è ancora attivo. Lo sarà verosimilmente a partire dal primo gennaio 2009. Prima di allora è assolutamente inutile rivolgersi al proprio Comune per presentare la domanda di agevolazione tariffaria.<br />
* la quantificazione del bonus per il clienti che usino apparecchi elettromedicali salvavita non è ancora stato deliberato. Informalmente il bonus medio dovrebbe essere di 150 euro l’anno, ma solo una specifica delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas formalizzerà l’importo. È questioni di giorni.</p>
<p>Dopo queste importanti precisazioni, aggiungiamo elementi ulteriori di informazione.<br />
Chi ne ha diritto</p>
<p><a title="Servoscala a piattaforma" href="http://www.contactsrl.it/servoscala/servoscala-a-piattaforma.html"><img class="alignleft" style="margin: 4px;" src="http://blog.contactsrl.it/wp-content/uploads/2012/01/100_2010_576x768.jpg" alt="" width="208" height="277" /></a>La compensazione tariffaria è prevista per due categorie di utenti: per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e i clienti domestici utilizzatori di apparecchiature medico terapeutiche. Le due agevolazioni sono cumulabili.<br />
Disagio economico</p>
<p>Il disagio economico fa riferimento all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo, indicato in 7.500 euro annui, e parametrato sulla composizione del nucleo familiare stesso tenuto conto del reddito e della disponibilità reddituale, patrimoniale mobiliare e immobiliare. Per il calcolo e la certificazione dell’ISEE è possibile rivolgersi ai CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale) operativi in tutta Italia, ad esempio presso i patronati sindacali. Quella certificazione è uno dei documenti da presentare al proprio Comune non appena il sistema informatico sarà attivo.<br />
L’ Autorità per l’energia elettrica e il gas, nella Deliberazione 6 agosto 2008 &#8211; ARG/elt 117/08, ha previsto una specifica formula di calcolo del beneficio tariffario.<br />
Per capirne l’entità: l’agevolazione consentirà un risparmio del 20% circa sulle bollette dell’energia elettrica. Il valore del bonus sarà differenziato a seconda della numerosità del nucleo familiare (60 euro/anno per un nucleo familiare di 1-2 persone, 78 euro/anno per 3-4 persone, 135 euro/anno per un numero di persone superiore a 4), fermo restando il limite ISEE.<br />
L’Autorità sta predisponendo facsimili di domanda, aderenti al sistema informatico, da utilizzare per la presentazione della domanda di agevolazione. I facsimili non sono ancora disponibili.<br />
La procedura sarà la seguente: il cittadino presenta la domanda al proprio Comune; questi la verifica e la immette nel sistema informatico e comunica all’azienda fornitrice dell’energia elettrica gli estremi del cliente cui applicare la tariffa agevolata.<br />
Disagio fisico</p>
<p>Il termine “disagio fisico” è quello adottato, per brevità, dalle Deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Si intende – questo è chiarito ed esplicitato – la persona che usa apparecchi elettromedicali attinenti le funzioni vitali.<br />
Ci si riferisce alle sole apparecchiature necessarie all’esistenza in vita di chi le usa. Sono certamente inclusi gli apparecchi attinenti alla funzione respiratoria (ventilatori, concentratori di ossigeno, broncoaspiratori ecc.), alla funzione urinaria (dialisi a domicilio) e alla funzione alimentare (pompe enterali, infusori ecc.). Non sono inclusi servoscala, piattaforme elevatrici, caricabatterie per carrozzine, ascensori, ed altri apparecchi utili all’autonomia personale, ma non indispensabili alla “esistenza in vita”.<br />
La limitazione non è una scelta dell’Autorità, ma un’indicazione espressa del Legislatore.<br />
La Deliberazione 6 agosto 2008 rimanda ad un successivo provvedimento la definizione dell’ammontare dell’agevolazione tariffaria per i clienti con “disagio fisico”. La stessa Deliberazione indica la documentazione “probatoria” che i clienti con disagio fisico dovranno presentare al proprio Comune, quando il sistema informatico sarà operativo.</p>
<p>I documenti accettabili, alternativamente, sono due.</p>
<p>* Il primo: una certificazione sanitaria rilasciata dall’Azienda Usl di residenza che attesti l’uso di apparecchiature elettromedicali salvavita, cioè vicarianti funzioni vitali.<br />
* Il secondo: una autocertificazione, da parte del cliente nel cui nucleo sia presente una persona che usa apparecchiature elettromedicali salvavita, che dichiari l’inserimento nell’elenco degli utenti nel Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico.</p>
<p>Il Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico (attivo già dagli anni ’80), fra l’altro, prevede l’individuazione di quei clienti da “tutelare” nel caso di black out programmati (lavori sulle linee o sulle centraline) o di emergenze energetiche. Fra questi clienti ci sono quelli che usano apparecchi salvavita. Questo comporta che vengano attivate nei loro confronti comunicazioni o interventi prioritari. Solitamente chi è stato identificato dal Piano ha ricevuto, magari negli anni scorsi, una comunicazione. Nel dubbio può contattare l’azienda fornitrice di energia elettrica e chiedere se il suo nominativo sia già inserito nell’elenco previsto dal Piano.</p>
<p>Ritornando alla certificazione sanitaria che l’Azienda Usl potrebbe rilasciare, non è previsto, al momento, alcun facsimile utile sia al personale sanitario che al cittadino.<br />
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap sta predisponendo un facsimile di certificazione che metterà a disposizione delle Aziende Usl e della stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas con la quale è c’è una fattiva e costante collaborazione nell’interesse dei cittadini.<br />
Decorrenza dei benefici</p>
<p>La decorrenza dei benefici rimane comunque fissata a partire dal 1 gennaio 2008, anche se le procedure non sono ancora state perfezionate. Quindi retroattiva.<br />
Per ottenere quei benefici, relativi anche al 2008, la Deliberazione 6 agosto 2008 precisa che le domande debbono essere presentate entro il 28 febbraio 2009. Se però il termine previsto per l’avvio del sistema informatico dovesse andare oltre il primo gennaio 2009, è verosimile che anche quel termine possa subire una deroga.</p>
<p>Si rimanda a successivi aggiornamenti che saranno tempestivi non appena ci saranno novità.</p>
<p><a href="http://www.handylex.org/"><strong>fonte: handilex.org</strong></a></p>
<p>Ultimo aggiornamento 22 ottobre 2008</p>
<p>Consulta:</p>
<p>* Deliberazione 6 agosto 2008 &#8211; ARG/elt 117/08<br />
* Deliberazione 6 agosto 2008 &#8211; ARG/elt 117/08 &#8211; Allegato A<br />
* Deliberazione 6 agosto 2008 &#8211; ARG/elt 117/08 &#8211; Tabelle<br />
* Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 28 dicembre 2007<br />
* Sito dell&#8217;Autorità per l&#8217;energia e il gas</p>
<p>Carlo Giacobini<br />
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa<br />
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare<br />
Direzione Nazionale</p>
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		<title>Bonus straordinario: modulo e istruzioni dell’Agenzia delle entrate</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti del cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Agenzia delle entrate ha dunque provveduto ad elaborare i moduli e le istruzioni per la richiesta del “Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” previsto dal decreto-legge 185/2008. L’Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura del decreto-legge citato ed evidenziati dalla nostra nostra precedente nota. L’aspetto più rilevante e…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle entrate ha dunque provveduto ad elaborare i moduli e le istruzioni per la richiesta del</p>
<p><img src="http://www.contactsrl.it/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>“Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza” previsto dal decreto-legge 185/2008.<br />
L’Agenzia chiarisce, implicitamente ed esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura del decreto-legge citato ed evidenziati dalla nostra nostra precedente nota.</p>
<p>L’aspetto più rilevante e negativo riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un “componente portatore di handicap”. Come noto il decreto-legge 185/2008 prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.</p>
<p>Le istruzioni alla compilazione dei moduli precisano che per “componente portatore di handicap” si intende esclusivamente il figlio con handicap a carico del richiedente, restringendo in tal modo la platea dei potenziali interessati.<br />
Inoltre le istruzioni precisano che per “portatore di handicap” ci si riferisce all’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè all’handicap con connotazione di gravità.</p>
<p>Rimangono, quindi, esclusi dalla concessione del bonus:</p>
<p>* i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da lavoro o assimilato;<br />
* i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che siano titolati di pensione (non da invalidità civile) superiore ai 15.000 euro l’anno;<br />
* i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo superiore ai 20 mila euro annui;<br />
* i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.</p>
<p>Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000 euro:</p>
<p><a href="http://www.contactsrl.it/"><img class="wp-image-40 size-full alignleft" style="margin: 4px;" title="Montascale a poltroncina per disabili" src="http://blog.contactsrl.it/wp-content/uploads/2011/10/DSC00076_576_768.jpg" alt="Montascale a poltroncina per disabili" width="250" height="332" /></a>* i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000 euro l’anno (spettano loro 200 euro);<br />
* i contribuenti che abbiano a carico un coniuge o altri parenti (diversi dai figli) pur con handicap ed un reddito complessivo inferiore ai 20 mila euro annui (spettano loro bonus fra i 300 e i 600 euro) in un nucleo fino a 5 persone;<br />
* i contribuenti il cui figlio con handicap grave abbia percepito redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per minorazioni civili);<br />
* i contribuenti con reddito inferiore ai 20.000 euro l’anno e con un figlio a carico un figlio disabile, con handicap ma senza connotazione di gravità.</p>
<p>Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.<br />
A quanto ammonta il bonus</p>
<p>Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola. Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è concesso ai “single” a meno che non siano pensionati e con reddito da pensione.<br />
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell’intero nucleo e della composizione dello stesso.<br />
200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15 mila euro.<br />
300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17 mila euro.<br />
450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17 mila euro.<br />
500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20 mila euro.<br />
600 euro , per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20 mila euro.<br />
1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22 mila euro.<br />
1.000 euro, per il nucleo familiare in cui “vi siano figli a carico del richiedente portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro 35.000,00.”</p>
<p>Come già detto la circolare dell’Agenzia delle entrate restringe di molto il concetto dell’handicap ai fini della concessione dei bonus, introducendo l’elemento della gravità ed escludendo dal computo gli altri familiari, pur con handicap, che non siano strettamente i figli a carico.<br />
Il decreto-legge 185/2008, in realtà, riprende il comma 1 dell’articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986). Il comma 1 disciplina la concessione delle detrazioni per carichi di famiglia e non si limita ai figli, ma elenca anche una serie di altri familiari a carico. Inoltre, la maggiorazione ivi prevista per i figli con handicap, cita semplicemente l’articolo 3 della Legge 104/1992, senza riferimento alcuno alla gravità (articolo 3, comma 3), limitazione assente anche nelle istruzioni alla redazione della dichiarazione annuale dei redditi, approvate dalla stessa Agenzia delle entrate.<br />
L’interpretazione proposta dall’Agenzia delle entrate lascia quindi il margine a contestazioni che certamente non mancheranno.</p>
<p>Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella denuncia dei redditi.<br />
Come si calcola il reddito</p>
<p>Il decreto-legge precisa quali sono i redditi da tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo ammontare.<br />
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all’ISEE (indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:</p>
<p>* da lavoro dipendente<br />
* redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori socialmente utili ecc.)<br />
* lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico (l’importo da indicare può essere desunto dalla relativa certificazione);<br />
* redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.</p>
<p>L’Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso (pur in modo confuso) dal Legislatore, precisa però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.</p>
<p>Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla presenza di un figlio a carico con handicap grave.</p>
<p>Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da imposizione IRPEF.<br />
Quale nucleo familiare?</p>
<p>Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall’articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il richiedente.<br />
Redditi e nucleo di che anno?</p>
<p>I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.<br />
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell’anno precedente il nucleo fosse più numeroso e i redditi inferiori.<br />
A seconda dell’anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.<br />
A chi presentare la richiesta?</p>
<p>La domanda va redatta sui moduli predisposti dall’Agenzia delle Entrate.<br />
I moduli sono due:</p>
<p>* il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d’imposta, cioè il datore di lavoro o l’ente pensionistico. Se si sceglie come anno di riferimento il 2007, il termine ultimo è il 31 gennaio 2009. È il 31 marzo 2009, se l’anno prescelto è il 2008.<br />
* il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente all’Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 31 marzo 2009, qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007, e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008.</p>
<p>In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale).</p>
<p>Il decreto-legge e l’Agenzia delle entrate non sono chiari sulle procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d’imposta, ma un ente erogatore (INPS).<br />
Come avviene il pagamento?</p>
<p>Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d’imposta (datore di lavoro, amministrazione pubblica, ente pensionistico).<br />
Il sostituto d’imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese successivo versa agli enti previdenziali.<br />
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d’imposta effettua i versamenti nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi, non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle domande.<br />
Comunica poi all’Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli inevasi.<br />
I pagamenti avvengono entro il mese di febbraio 2009 per i lavoratori dipendenti ed entro il mese di marzo per i pensionati.<br />
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all’Agenzia delle Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di assistenza fiscale), entro il 31 marzo, oppure far valere il beneficio in occasione della denuncia dei redditi del 2008.<br />
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della denuncia stessa.<br />
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali.<br />
Consulta anche:</p>
<p>* Modello per la presentazione della domanda al sostituto d&#8217;imposta<br />
* Istruzioni per la presentazione della domanda al sostituto d&#8217;imposta<br />
* Modello per la presentazione della domanda all&#8217;Agenzia delle entrate<br />
* Istruzioni per la presentazione della domanda all&#8217;Agenzia delle entrate<br />
* Provvedimento dell&#8217;Agenzia delle entrate</p>
<p>fonte: <a href="http://www.handylex.org/">handilex.org</a></p>
<p>Ultimo aggiornamento: 6 dicembre 2008</p>
<p>Carlo Giacobini<br />
Responsabile del Centro per la documentazione legislativa<br />
Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare<br />
Direzione Nazionale</p>
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		<title>Il pacchetto sicurezza all&#8217;esame del Colle</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il Quirinale frena il governo sull’uso del decreto legge per varare il pacchetto sicurezza. Dentro, nella sezione d’urgenza, c’è infatti anche il reato d’immigrazione clandestina. Napolitano non entra nel merito, ma i provvedimenti che entreranno subito in vigore dovranno avere requisiti di necessità e urgenza, e il Presidente ricorda al titolare del Viminale che ci…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Quirinale frena il governo sull’uso del decreto legge per varare il pacchetto sicurezza.</p>
<p><img src="http://www.contactsrl.it/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif" alt="" /><br />
Dentro, nella sezione d’urgenza, c’è infatti anche il reato d’immigrazione clandestina. Napolitano non entra nel merito, ma i provvedimenti che entreranno subito in vigore dovranno avere requisiti di necessità e urgenza, e il Presidente ricorda al titolare del Viminale che ci sono vincoli che debbono essere comunque e sempre rispettati, soprattutto per un nuovo reato di forte impatto e con delicati profili di costituzionalità come quello di immigrazione clandestina che necessita di un’ampia discussione parlamentare.</p>
<p><a href="http://www.contactsrl.it/"><img class="wp-image-191 size-full alignleft" style="margin: 4px;" title="Montascale a poltroncina" src="http://blog.contactsrl.it/wp-content/uploads/2011/12/100_7085_1024_768.jpg" alt="Montascale a poltroncina" width="294" height="222" /></a>Sì dunque all’inasprimento delle pene previste per alcuni delitti ritenuti di grave allarme sociale (dopo il maxi blitz della polizia contro gli immigrati clandestini dediti allo spaccio di droga, allo sfruttamento della prostituzione e ad altre attività illecite), ma tempi più lunghi per la limitazione dei benefici per i recidivi.<br />
L’esercito sarà utilizzato in compiti di pattugliamento notturno delle città e saranno recepite alcune direttive europee che aumentano i tempi di permanenza nei Cpt e pongono limitazioni ai ricongiungimenti familiari. I sindaci otterranno maggiori poteri.</p>
<p>Maroni da parte sua si è detto tranquillo: “Le critiche &#8211; ha spiegato &#8211; sono utili, perché ci aiutano a prendere provvedimenti giusti, ma alcune sono bizzarre, altre infondate, come quelle che parlano di espulsioni di massa o di riduzione della possibilità di chiedere asilo”.</p>
<p>Con la Romania è stata formata una commissione paritetica per risolvere le questioni interpretative in materia di circolazione delle persone, sarà inoltre rafforzata la cooperazione tra le due polizie e già da lunedì prossimo 15 agenti romeni saranno in Italia per costituire delle task force con gli investigatori italiani.<br />
Il ministro romeno ha comunque sottolineato che “una soluzione poliziesca da sola non è sufficiente, deve essere accompagnata da un metodo che affronti i problemi in modo sociale” e si è appellato all’Europa per evitare provvedimenti troppo restrittivi rispetto alla libera circolazione dei cittadini comunitari.<br />
A questo proposito Maroni ha assicurato che “non ci saranno espulsioni di massa ma, visto che la responsabilità penale è personale, chi delinque sarà mandato via”, e ha spiegato che “non esiste un’emergenza romena perché la comunità è bene integrata, però c’è un problema di sicurezza dei cittadini”.</p>
<p>Sulla stessa linea anche Franco Frattini che chiede un aggiornamento del Trattato di Schengen perché il problema europeo “non è più la libera circolazione, bensì la sicurezza”.<br />
“Serve –ha spiegato il ministro degli Esteri- un controllo ispettivo e continuativo sulle frontiere esterne”.</p>
<p>Nel frattempo, si delinea anche il contributo delle forze armate al pacchetto. Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa ha parlato infatti di un disegno di legge che preveda dei mega-pattugliamenti misti nelle grandi città con funzioni soprattutto di deterrenza e prevenzione. In sostanza, un modo per far capire che “lo Stato c’è”.<br />
“Un pattugliamento terrestre &#8211; ha spiegato &#8211; cui l’esercito può contribuire, magari utilizzando personale in esubero, ma affidato essenzialmente a carabinieri, vigili urbani e polizia: potrebbero essere impiegate, dalle 18 alle 2 di notte, un centinaio di squadre composte da cinque persone ciascuna”.</p>
<p>Sul fronte contrasto all’immigrazione clandestina, infine, l’ambasciatore libico ha assicurato a Maroni che sarà presto operativo l’accordo Italia-Libia che prevede l’avvio di pattugliamenti congiunti nelle acque territoriali libiche per contrastare il traffico di immigrati clandestini.</p>
<p>Quanto ai sindaci, Maroni ha confermato che avranno i poteri per emettere ordinanze sulla sicurezza municipale che già il suo predecessore Amato aveva promesso.</p>
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		<title>I nuovi Livelli Essenziali di Assistenza</title>
		<link>http://blog.contactsrl.it/2012/01/03/i-nuovi-livelli-essenziali-di-assistenza/</link>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Nuovi Livelli essenziali di assistenza: l’assistenza protesica &#160; Nell’ottobre del 2006, il Governo, le Regioni e le Province autonome, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, avevano sottoscritto il “Nuovo Patto sulla Salute” che impegnava il Governo alla revisione straordinaria dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria. L’obiettivo dichiarato: il rilancio della sanità pubblica italiana attraverso il suo risanamento…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nuovi Livelli essenziali di assistenza: l’assistenza protesica</strong></p>
<p><img src="http://www.contactsrl.it/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nell’ottobre del 2006, il Governo, le Regioni e le Province autonome, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, avevano sottoscritto il “Nuovo Patto sulla Salute” che impegnava il Governo alla revisione straordinaria dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria. L’obiettivo dichiarato: il rilancio della sanità pubblica italiana attraverso il suo risanamento economico e finanziario e, per l’appunto, con l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza per venire incontro ai nuovi bisogni di salute della popolazione.</p>
<p>Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante i “Nuovi Livelli essenziali di assistenza” è stato approvato, in chiusura di Legislatura, alla fine dello scorso aprile ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.<br />
Il DPCM contiene, fra le altre novità, anche il nuovo “nomenclatore tariffario dei presidi, delle protesi e degli ausili”, di cui parliamo in questo articolo.</p>
<p>Il Decreto premette che l’erogazione di protesi, ortesi ed ausili tecnologici è una prestazione assistenziale propria del Servizio Sanitario Nazionale. L’obiettivo di questa prestazione è volto “alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilità funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilità residue nonché alla promozione dell’autonomia dell’assistito”. L’attività è quindi incardinata in un progetto riabilitativo individuale, cioè quell’insieme di interventi predisposti tenendo in considerazione le peculiarità dell’assistito.<br />
L’assistenza protesica è una delle attività attribuite, dal nuovo Decreto, al livello distrettuale del Servizio Sanitario Nazionale, nell’intento, forse, di favorire una maggiore aderenza ai bisogni e alle peculiarità del territorio.</p>
<p>L’entrata in vigore e a regime<br />
L’ambito dell’assistenza protesica è inquadrato, nel Decreto, dagli articoli 17, 18, 19 e dall’allegato 5 (che si divide in quattro elenchi: 1, 2A, 2B, 2C).<br />
Il Decreto fissa alcuni principi fondamentali, ma rimanda la concreta applicazione dell’erogazione protesica ad una successiva intesa stipulata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Fino ad allora rimangono in vigore le disposizioni e gli elenchi di ausili, ortesi e protesi fissati dal Decreto 332/1999.<br />
Dopo l’approvazione dell’intesa, l’entrata a regime dei nuovi elenchi e delle nuove procedure di erogazione, dipenderà dagli atti applicativi che ogni Regione predisporrà.<br />
Il Decreto, quindi, nulla stabilisce su aspetti quali la proprietà dell’ausilio, le fasi della prescrizione, dell’autorizzazione, del collaudo, o ancora sul diritto di scelta da parte del cittadino.<br />
Gli elenchi di prodotti (anche dei dispositivi monouso) non riportano prezzi di riferimento che sono definiti in base a gare di appalto.</p>
<p>Gli aventi diritto<br />
Il Decreto individua i destinatari delle prestazioni di assistenza protesica. Rispetto alla versione del precedente Decreto (332/1999) ci si aspettava una semplificazione amministrativa che legasse l’assistenza protesica alla sola necessità sanitaria evidenziata nella prescrizione. Così non è stato: l’individuazione degli aventi diritto appare ancora piuttosto rigida. L’articolo 18 elenca puntualmente i destinatari delle prestazioni di assistenza protesica.<br />
Ne hanno diritto, per le menomazioni accertate, le persone con invalidità civile, di guerra e per servizio, le persone non vedenti e quelle sordomute. Nel caso queste persone siano affette da gravissime patologie evolutive o degenerative che, in epoca successiva al riconoscimento della minorazione civile, abbiano determinato altre menomazioni, si potrà prescindere da un’ulteriore valutazione medico legale per la concessione di protesi e ausili resisi necessari e farà fede l’accertamento del medico specialista.</p>
<p>All’assistenza protesica hanno diritto anche le persone che hanno presentato istanza di riconoscimento dell’invalidità – ma che non hanno ancora ricevuto il verbale definitivo – cui siano state accertate, dalle competenti commissioni mediche, menomazioni che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore ad un terzo.<br />
Ugualmente possono accedere all’assistenza protesica le persone in attesa di accertamento dell’invalidità per le quali il medico specialista attesti la necessità e urgenza di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio per la tempestiva attivazione di un progetto riabilitativo. Questo vale anche per le persone ricoverate in una struttura sanitaria accreditata, pubblica o privata, per le quali si certifichi la presenza di una menomazione grave e permanente e la necessità e l’urgenza dell’applicazione di una protesi, di un’ortesi o di un ausilio prima della dimissione, per l’attivazione tempestiva o la conduzione del progetto riabilitativo. Contestualmente alla fornitura della protesi o dell’ortesi deve essere avviata la procedura per il riconoscimento dell’invalidità.</p>
<p>Ma l’assistenza protesica e quindi la fornitura di ausili, protesi e ortesi può essere concessa anche a prescindere dalla certificazione di invalidità civile in alcuni casi specifici. Il primo riguarda i minori che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità permanente.<br />
Si può prescindere dalla certificazione di invalidità anche nei casi di persone amputate di arto, alle donne con malformazione congenita che comporti l’assenza di una o di entrambe le mammelle o della sola ghiandola mammaria ovvero che abbiano subito un intervento di mastectomia e le persone che abbiano subito un intervento demolitore dell’occhio.<br />
La stessa attenzione è riservata alle persone affette da una delle malattie rare definite da uno specifico Decreto (Decreto Ministeriale 18 maggio 2001, n. 279, peraltro modificato dal testo stesso sui LEA che contiene le norme per l’assistenza protesica).</p>
<p>Si prescinde dalla certificazione di invalidità anche per le persone assistite in regime di ospedalizzazione domiciliare, di dimissione protetta o di assistenza domiciliare integrata per le quali il medico specialista certifichi la necessità di un dispositivo di serie a fronte di una grave disabilità transitoria, per il periodo necessario al recupero delle funzioni.</p>
<p>Gli ausili erogabili<br />
Nell’allegato 5 del Decreto troviamo gli elenchi delle protesi, ortesi e ausili tecnologici che possono essere erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Sono riportate in uno specifico elenco (2C) anche le prestazioni professionali erogabili e necessarie all’assistenza protesica. L’allegato 5 si distingue quindi in quattro elenchi: l’elenco 1, 2A, 2B, 2C.</p>
<p>Nell’elenco 1 sono comprese le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi, nonché le prestazioni di consulenza professionale che verranno poi definite con un apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, elencate nell’elenco 2C.<br />
Nell’elenco 2A sono compresi gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato.<br />
Nell’elenco 2B sono invece inclusi gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l’uso, che non richiedono l’intervento del professionista sanitario abilitato.<br />
Per ogni prodotto, oltre alla descrizione, è riportato il codice ISO da citare nella prescrizione per individuare esattamente il prodotto e gli eventuali aggiuntivi. Gran parte dei prodotti elencati inoltre reca una indicazione clinica e cioè la descrizione della corretta funzione svolta dal prodotto e dei destinatari di quel prodotto. In alcuni casi le indicazioni cliniche destinano in modo restrittivo l’erogazione dei prodotti.<br />
Nella nuova versione l’elenco dei prodotti “salvavita” (quali ventilatori polmonari e apparecchi per la nutrizione enterale) è stato superato dalla nuova classificazione. Troviamo quei prodotti nell’elenco 2B alla voce “Ausili per la terapia individuale”.</p>
<p>Gli ausili non inclusi<br />
Gli elenchi ovviamente non possono comprendere tutti i prodotti esistenti, sia per scelta e per contenere i costi, sia perché sarebbe impossibile mantenere un elenco aggiornato e onnicomprensivo.<br />
Viene quindi prevista una clausola che appare a tutta prima rassicurante: “Qualora, d’intesa con l’assistito sia necessario prescrivere un dispositivo appartenente ad una delle tipologie negli elenchi allegati con caratteristiche tecniche superiori o innovative rispetto a quelle ivi descritte, il servizio sanitario ne garantisce la fornitura”.<br />
Quali siano le caratteristiche “innovative o superiori” il Legislatore non lo precisa, ma la lettura della norma lascia chiaramente intendere che la reale differenza sta nel prezzo. Infatti sottolinea: “La differenza di prezzo tra il dispositivo fornito e quello descritto negli elenchi rimane a carico dell’assistito; parimenti, rimane a carico dell’assistito l’onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste”.<br />
Scomparso dal testo il principio della riconducibilità che consentiva, sulla base di una attenta prescrizione di uno specialista, l’erogazione di prodotti non elencati ma funzionalmente omogenei.</p>
<p>Le disabilità gravissime<br />
Nulla di nuovo per quanto riguarda le persone con disabilità “gravissime” (cosa si intenda esattamente per “gravissime” il Legislatore non lo precisa).<br />
Il Decreto prevede che “per i soggetti affetti da gravissime disabilità, le regioni possono garantire l’erogazione di protesi, ortesi o ausili non appartenenti ad una delle tipologie riportate nel nomenclatore allegato”.<br />
La stessa aleatoria indicazione era già prevista nel Decreto precedente (332/1999): per essere realmente applicata necessitava di un ulteriore decreto ministeriale, inutilmente atteso.<br />
Anche in questo caso l’erogazione di particolari ausili è vincolata a criteri che dovranno essere fissati, in un tempo non previsto, dal Ministero della Salute, “su conforme parere della Commissione nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”.</p>
<p>Gli ausili di riserva<br />
Sono state modificate leggermente le disposizioni relative alle protesi e ortesi di riserva, cioè alla fornitura di un secondo dispositivo da poter usare in caso di rottura del primo.<br />
Ne hanno diritto previa autorizzazione dell’Azienda sanitaria locale, le persone con amputazione di arto. Precedentemente la protesi di riserva era concessa solo nel caso di amputazione bilaterale di arto superiore o con amputazione monolaterale o bilaterale di arto inferiore.<br />
L’ausilio di riserva continua invece a non essere previsto per altri casi, come ad esempio per chi usa una carrozzina per potersi spostare. Viene comunque ribadito il principio presente nel decreto precedente: “nei confronti di altri soggetti per i quali la mancanza del dispositivo impedisce lo svolgimento delle attività essenziali della vita, la Asl è tenuta a provvedere immediatamente alla sua eventuale riparazione o sostituzione”.<br />
Si sottolinea il cambiamento dell’avverbio “tempestivamente” presente nel Decreto 332/1999, con “immediatamente” inserito nel nuovo testo.</p>
<p>Il rinnovo degli ausili<br />
Uno degli ostacoli su cui i disabili e i loro familiari maggiormente si scontrano è il rinnovo degli ausili. Il Decreto precedente, in uno specifico allegato, elencava i tempi minimi di rinnovo diversi a seconda della tipologia di ausilio. Questi limiti non vigevano per i minori e potevano essere superati nel caso in cui vi fosse una notevole variazione delle condizioni cliniche della persona.<br />
Questo elenco è scomparso nella nuova stesura. L’erogazione di una nuova protesi, ortesi o ausilio tecnologico può essere autorizzata nel caso di particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico dell’assistito sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore.<br />
La seconda (e ultima) ipotesi in cui viene ammesso il rinnovo è la rottura accidentale o usura, non attribuibili all’uso improprio del dispositivo, cui consegua l’impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione oppure la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dalla Asl anche “con l’ausilio di tecnici di fiducia” (di fiducia dell’Asl, non del cittadino).<br />
L’assistito è responsabile della buona tenuta della protesi, dell’ortesi o dell’ausilio tecnologico. Nulla viene precisato rispetto alle eventuali spese di riparazione dell’ausilio.</p>
<p>I dispositivi medici monouso<br />
Il Decreto, rispetto alle norme precedenti, separa nettamente la gestione degli ausili tecnologici, protesi e ortesi, dai dispositivi monouso (articoli 11 e 12).<br />
Questi sono garantiti (indicati nell&#8217;allegato 2A) alle persone laringectomizzati, tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo, agli assistiti affetti da incontinenza urinaria o fecale cronica ed agli assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento.<br />
Il Decreto fissa, nell’allegato 2B, i principi generali per l’erogazione dei dispositivi medici monouso, che poi saranno articolati dalle Regioni.<br />
Certificazione e prescrizione vengono rilasciate da un medico specialista o convenzionato. La prescrizione riporta la specifica menomazione e disabilità, i dispositivi necessari e i relativi codici identificativi, e la quantità indicata per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Un allegato specifico elenca i prodotti (cateteri, cannule, pannoloni ecc.) prescrivibili e la quantità massima mensile erogabile. In futuro questo elenco sarà sostituito da un repertorio di prodotti più particolareggiato.<br />
L’erogazione dei prodotti per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito sono condizionati da un piano di trattamento di durata definita elaborato da un medico specialista che è anche responsabile della conduzione del piano.<br />
Alla prescrizione segue l’autorizzazione alla fornitura dei dispositivi prescritti, competenza questa dell’Azienda Usl che verifica la titolarità del diritto dell’assistito e la correttezza della prescrizione.<br />
Le Regioni dovranno disciplinare le modalità di rilascio dell’autorizzazione, prevedendo il tempo massimo per la conclusione della procedura da parte dell’Azienda Usl e le modalità di consegna.</p>
<p>I nuovi ausili<br />
Ciò che ha attirato maggiore curiosità nei potenziali interessati è la presenza, nel nomenclatore approvato, di nuovi prodotti ed ausili.<br />
Solo per offrire una rapida panoramica, ne indichiamo alcuni, ripetendo però quello che abbiamo già precisato: il Decreto fissa alcuni principi fondamentali, ma rimanda la concreta applicazione dell’erogazione protesica ad una successiva intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il che significa che questi nuovi prodotti non possono essere richiesti da subito.</p>
<p>Fra gli “Ausili per terapia individuale”, prescrivibili a carico del SSN, ai ventilatori polmonari, broncoaspiratori, concentratori di ossigeno, sono stati aggiunti altri dispositivi medici e di monitoraggio, quali ad esempio il saturimetro, il contagocce elettronico, i misuratori di pressione e di glicemia parlanti e i termometri sonori utili soprattutto alle persone con problemi visivi.<br />
Anche il numero e la tipologia degli ausili per la prevenzione delle piaghe da decubito risulta aumentata rispetto alla normativa ancora in vigore.</p>
<p>Nella classe “Ausili per la mobilità personale” è stato esplicitamente inserito lo scooter elettronico a quattro ruote che non è, ovviamente, il Quad, come molti speravano.<br />
Fra gli ausili per il sollevamento è stata riservata una maggiore attenzione e diversificazione ai prodotti prescrivibili: oltre al già presente sollevatore mobile ad imbracatura sono ora previsti i sollevatori mobili a barella, fissi a soffitto a spostamento manuale e sollevamento elettrico, fissi a bandiera a sollevamento elettrico e infine il sollevatore per vasca da bagno.<br />
Ma va anche segnalato che fra le apparecchiature di sollevamento vengono finalmente contemplati anche i servoscala, anche se le relative opere murarie rimangono a carico del cittadino. Rimane poi l’opportunità di richiedere la fornitura di carrozzine montascale.</p>
<p>In termini di innovazione il maggiore apporto al nuovo nomenclatore è offerto dagli “Ausili per comunicazione e informazione” praticamente inesistenti nelle versioni precedenti. Oltre ai consueti prodotti per non vedenti, per la prima volta sono elencati anche telefoni e ausili per telefonare (telefono ad accesso facilitato e a comando a distanza, videotelefono per sordi), sistemi di allarme (sistema di richiamo, telesoccorso, sicurezza passiva ecc.).<br />
Una maggiore varietà di prodotti è contemplata nel gruppo dei dispositivi di ingresso per computer, macchine da scrivere e calcolatrici. Vi riscontriamo un gran numero di tastiere (espanse, emulabili, a video) e di mouse con accesso diversificato (con il capo, con lo sguardo, a video).</p>
<p>Segnali positivi anche per l’autonomia personale in casa. La classe “Ausili per manovrare oggetti o dispositivi”, ad esempio, apre finalmente la strada al supporto alla domotica, grazie alla possibile erogazione di sistemi, sensori e soluzioni di controllo ambientale, sensori, telecomandi e altro.<br />
Interessante anche l’inserimento fra gli “Ausili per la cura della casa” di posate, bicchieri, piatti e tazze adattate, piatti con bordo con base antiscivolo o a ventosa, taglieri con morsetto e fermacibo, bordi per piatti. Si tratta di prodotti magari non molto costosi rispetto ad altri contenuti nel nomenclatore, ma certamente utili in alcuni casi.</p>
<p>Consulta il testo del Decreto</p>
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		<title>Tecnologia al servizio dei disabili: i puntatori oculari per scrivere con gli occhi</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:27:35 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

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		<description><![CDATA[Si chiamano puntatori oculari (eye tracker) e permettono a una persona che concentra lo sguardo su uno schermo di scegliere con il solo movimento degli occhi una sequenza di lettere che formano parole, righe e periodi. Si tratta di una sorta di mouse oculari che una volta tarati sulla singola persona consentono a chi è…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.mondobenessereblog.com/wp-content/uploads/2008/03/puntatori-oculari-disabili.jpg" alt="" />Si chiamano <strong>puntatori oculari (eye tracker)</strong> e permettono a una persona che concentra lo sguardo su uno schermo di scegliere con il solo movimento degli occhi una sequenza di lettere che formano parole, righe e periodi. Si tratta di una sorta di mouse oculari che una volta tarati sulla singola persona <strong>consentono a chi è costretto all’ </strong></p>
<p><img src="http://www.contactsrl.it/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><strong>assoluta immobilità ed è in grado di muovere solo lo sguardo di comunicare con il mondo</strong>. La Regione Toscana, assessorato per il diritto alla salute, ha deciso di finanziare l’acquisto di questi dispositivi per fornirli in uso a persone affette da gravissime patologie. La delibera si riferisce a <strong>persone affette da gravi patologie neurovegetative </strong>(come la sclerosi laterale amiotrofica), da sindromi post traumatiche per lesioni cervicali alte che comportano una completa tetra-paresi (cioè l’impossibilità di muovere tutti gli arti), con dipendenza da ventilatore meccanico e coloro che sono affetti dalla sindrome locked-in. Tutte persone che, pur mantenendo inalterate le capacità cognitive e le funzioni cerebrali superiori, subiscono una alterazione severa della capacità espressiva sia verbale che scritta e perdono progressivamente la facoltà di comunicazione e di relazione, rischiando di vivere nel totale isolamento. Unica risorsa, molto spesso, è il movimento degli occhi, ed ecco quindi intervenire l’utilità di questi straordinari strumenti messi a disposizione dalle moderne tecnologie. Obiettivo del finanziamento è quello di agevolare e incentivare la comunicazione interpersonale di questi pazienti e la possibilità di mantenere una certa vita di relazione anche nelle fasi più acute e invalidanti della patologia.</p>
<p>In Toscana esistono esperienze aziendali consolidate nel campo delle tecnologie assistite presso i Laboratori ausili aziendali istituiti nelle Asl di Prato, Pistoia, Pisa, Livorno, Arezzo e Firenze, che hanno sviluppato specifiche competenze nel settore degli ausili elettronici e informatici per la comunicazione, l’apprendimento e il controllo ambientale. Questi laboratori assicurano, grazie al lavoro di equipes multidisciplinari, una valutazione competente dei bisogni dei pazienti e operano in raccordo con i servizi delle Asl di residenza dei pazienti stessi.<br />
(Fonte: <a href="http://www.regioni.it/MHONARC/DETAILS_REGI.ASPX?ID=138636" target="_blank">Comunicato Stampa Regioni.it</a>)</p>
<p><strong>TECNOLOGIE ASSISTIVE: LE REALI APPLICAZIONI</strong><br />
I puntatori oculari non portano nuove possibilità di guarigione o miglioramento della condizione di malattia ma <strong>sono capaci di migliorare e rendere più efficienti le risposte ad alcuni essenziali bisogni di autonomia</strong>: comunicare, lavorare, divertirsi e passare il tempo libero, controllare il proprio ambiente di vita. Sono tecnologie che possono essere molto utili a diverse tipologie di persone disabili ma, essendo molto costose, sono particolarmente indicate per persone con totale assenza di fonazione (perdita sostanziale della parola) combinata con una totale impossibilità ad utilizzare gli arti. <strong>Come funzionano?</strong> Un puntatore oculare analizza, attraverso una telecamera digitale, il movimento dell’ occhio ed in particolare la posizione della pupilla. L’occhio, generalmente, viene illuminato da un emettitore di luce infrarossa che definisce il contorno della pupilla e crea un riflesso luminoso che viene catturato dalla telecamera ad altissima risoluzione. Questi riflessi vengono poi elaborati da un apposito software per calcolare la posizione dello sguardo rispetto ad un oggetto o ad una posizione sul display del computer. La difficoltà e la raffinatezza di queste soluzioni risiedono nell’elaborare quel riflesso nel modo più preciso possibile in modo da ottenere un’azione sullo schermo nella posizione più vicina possibile al desiderio dell’utente. <strong>Le principali funzioni </strong>che si possono controllare con gli occhi grazie ai puntatori oculari disponibili sul mercato sono:<br />
• <strong>comunicare attraverso frasi predefinite con uscita in voce </strong>(sintesi vocale o messaggi preregistrati)<br />
• CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), cioè <strong>comunicare attraverso linguaggi iconici </strong>alternativi al logico verbale con uscita in voce (sintesi vocale o messaggi preregistrati)<br />
• <strong>scrivere attraverso una tastiera virtuale </strong>con uscita in voce (sintesi vocale)<br />
• <strong>controllo ambientale</strong>, cioè controllare funzioni dell’ambiente di vita quali campanelli di chiamata, telefono, luci<br />
• <strong>intrattenimento</strong>, cioè giochi oppure la gestione di attività multimediali quali presentazioni audiovisive o film. Nell’intrattenimento è particolarmente importante sia inclusa la possibilità di leggere libri e riviste, naturalmente in formato digitale. Esistono in internet decina di migliaia di libri digitali distribuiti liberamente o a pagamento<br />
• <strong>emulatore di mouse</strong>, cioè la possibilità di controllare completamente il sistema operativo di un computer magari per essere capaci di gestire il proprio vecchio PC controllato fino al giorno prima attraverso altri dispositivi. Questa funzione è particolarmente apprezzata da persone abituate ad utilizzare il PC indipendentemente dal puntatore oculare.</p>
<p><strong>UN Po’ DI STORIA: IL PUNTATORE OCULARE NASCE INIZIALMENTE PER SCOPI MILITARI </strong><br />
Come molte soluzioni tecnologiche, anche quella del puntamento oculare non è nata specificatamente per rispondere ai bisogni delle persone disabili. Viene elaborata negli Anni ’80 inizialmente <strong>per scopi militari </strong>e solo verso la fine di quel decennio nasce il primo prodotto commerciale specificatamente pensato per rispondere ai bisogni delle persone disabili sviluppato dalla americana LC Technologies. Nel frattempo il puntatore oculare veniva usato anche nel campo della analisi della percezione visiva <strong>per studi di psicologia e marketing</strong>, come pure nell’ambito delle applicazioni mediche. Nelle applicazioni militari questa tecnologia viene generalmente impiegata per gestire sistemi di guida e di arma in diverse tipologie di veicoli. Nel campo della psicologia-marketing viene sfruttata per svolgere studi e ricerche, per comprendere meglio come una persona guarda oppure per migliorare la comunicazione per qualche tipo di segnaletica pubblica o di campagna pubblicitaria. Nell’ <strong>ambito medico </strong>viene usata soprattutto come interfaccia aggiuntiva per attività al PC quando il medico ha già impegnate le mani e la voce in altre azioni. Nel <strong>campo della disabilità </strong>viene principalmente utilizzata per gestire le funzioni di comunicazione, controllo PC, gioco, controllo ambientale. Questi quattro principali campi di applicazione nel tempo hanno generato prodotti con caratteristiche molto diverse. Intorno al 2000 questa tecnologia inizia a essere distribuita anche in Italia specificatamente per essere usata su applicazioni per disabili.<br />
(Fonte: <a href="http://www.lesionispinali.org/index.php" target="_blank">MOBILITA’ 53 – ANNO 9</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mondobenessereblog.com/tag/toscana/" rel="tag"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Disabili, tecnologia per migliorare la qualità della vita</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:26:09 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

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		<description><![CDATA[Anche per il 2010 la Regione Piemonte garantirà con fondi propri  ai soggetti riconosciuti “persone handicappate in stato di gravità” un contributo economico (950mila euro) per l’acquisto di ausili tecnologicamente avanzati non compresi tra quelli del Nomenclatore tariffario del Ministero. &#8220;Si tratta &#8211; ha detto la Presidente Candidata 2010 Mercedes Bresso &#8211; di strumenti destinati…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://www.mercedesbresso.it/images/stories/icone_social/disabilita.jpg" alt="" />Anche per il 2010 la Regione Piemonte garantirà con fondi propri  ai soggetti riconosciuti “persone handicappate in stato di gravità” un contributo economico (950mila euro) per l’acquisto di ausili tecnologicamente avanzati non compresi tra quelli del Nomenclatore tariffario del Ministero. &#8220;Si tratta &#8211; ha detto la Presidente Candidata 2010 <strong>Mercedes Bresso</strong> &#8211; di <strong>strumenti destinati a favorire la comunicazione, l’apprendimento e la mobilità</strong> dei</div>
<div><img src="http://www.contactsrl.it/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif" alt="" /></div>
<div>pazienti, come i computer, le relative periferiche, i dispositivi per gli spostamenti e i comunicatori vocali, <strong>non previsti dai livelli essenziali di assistenza, ma ritenuti indispensabili dall’amministrazione regionale</strong> per il miglioramento della qualità della vita dei malati. Nel mio <strong>programma</strong> di governo sono previsti <strong>ulteriori investiment</strong>i per dare una migliore risposta alla domanda di salute dei piemontesi e per fare della sanità anche un&#8217;occasione di sviluppo e lavoro&#8221;.</div>
<p>Per questo, la Giunta ha deciso lo <strong>stanziamento di 950 mila euro</strong>, che vanno ad aggiungersi a<strong>i due milioni già messi a disposizione</strong> negli anni precedenti. Le <strong>domande</strong> dovranno essere presentate al <strong>Servizio assistenza protesica del proprio Distretto</strong>, insieme alla prescrizione dello specialista responsabile del progetto terapeutico, operante presso una struttura pubblica.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Navigatore per disabili/ Ecco Nadia, il Gps per evitare le barriere architettoniche</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

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		<description><![CDATA[Navigatore per disabili/ Ecco Nadia, il Gps per evitare le barriere architettoniche Una specie di navigatore satellitare per aiutare le persone disabili a superare gli ostacoli che possono spuntare lungo il tragitto, sia all’interno di un palazzo sia per strada. Si chiama “Nadia” (Navigation for disability applications), ed è un progetto promosso e finanziato dall’Agenzia…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong><span style="color: #152e77; font-family: Times New Roman; font-size: large;"><span style="color: #152e77;">Navigatore per disabili/ Ecco Nadia, il Gps per evitare le barriere architettoniche<br />
</span></span></strong><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana;">Una specie di <strong><strong><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-family: Verdana;">navigatore satellitare per aiutare le persone disabili a superare gli ostacoli</span></span></strong></strong> che possono spuntare lungo il tragitto, sia all’interno di un palazzo sia per strada. Si chiama “<strong><strong><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-family: Verdana;">Nadia</span></span></strong></strong>” (Navigation for disability applications), ed è un progetto promosso e finanziato dall’Agenzia spaziale italiana <strong><strong><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-family: Verdana;">per le persone non vedenti e in sedia a ruote</span></span></strong></strong>. Realizzato in collaborazione con il centro ausili dell’Aias di Bologna, la Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap), il Dipartimento di ingegneria dell’informazione dell’Università di Pisa e alcune società operanti nel campo dell’informatica e della telematica, <strong><strong><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-family: Verdana;">il progetto sfrutta le tecnologie Gps per localizzare le barriere architettoniche suggerendo quindi i percorsi più accessibili</span></span></strong></strong>. Presentato in anteprima a Handimatica 2008, la mostra-convegno sulle tecnologie al servizio delle disabilità che si è tenuta a fine novembre a Bologna, oggi “Nadia” è stato testato a Roma. </span></span></p>
<p align="justify">
<p align="justify">
<p>&nbsp;</p>
<div align="justify">
<table border="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana;"><br />
<em><em><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-family: Verdana;">La schermata di interfaccia di Nadia</span></span></em></em> </span></span></p>
<p>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p align="justify"><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana;">“<strong><strong><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-family: Verdana;">L’obiettivo del progetto è quello di fare in modo che gli spostamenti delle persone disabili o anziane avvengano in tutta autonomia e sicurezza</span></span></strong></strong> – dice Massimiliano Malavasi dell’ausilioteca dell’Aias di Bologna – al fine ultimo di migliorare le loro possibilità di vita indipendente. E la presentazione ufficiale dei due prototipi ha cercato di dimostrare proprio questo”. Infatti, “oltre a essere una sorta di Tom Tom per persone disabili, <strong><strong><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-family: Verdana;">&#8216;Nadia’ è in grado anche di segnalare la posizione del singolo in caso di pericolo, malessere o incidente stradale, dando la possibilità di avvertire i soccorsi</span></span></strong></strong>”. </span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="justify"><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana;">Ma come funziona “Nadia”? Quando l’applicazione sarà disponibile sul mercato, “<strong><strong><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-family: Verdana;">le persone in carrozzina o non vedenti potranno collegarsi, tramite il proprio navigatore satellitare, a uno dei tanti centri servizi dedicati – e qui sta la particolarità – per pianificare qualsiasi itinerario</span></span></strong></strong>: da come muoversi all’interno dell’università a come spostarsi in un parco accessibile o in città”, spiega l’ingegnere Malavasi. I vari centri servizi attingeranno quindi dal Centro unico di elaborazione dati tutti gli elementi utili per la navigazione e la cartografia della zona aggiungendo poi le informazioni mancanti, come ad esempio la segnalazione di barriere architettoniche o di tragitti accessibili. Il sistema sarà quindi in grado di suggerire il percorso più agevole garantendo – altra particolarità – la continuità di movimento fra gli ambienti esterni e quelli interni. </span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana;">“Nadia” parte dalle specifiche esigenze di ogni persona. <strong><strong><span style="font-family: Verdana;"><span style="font-family: Verdana;">I navigatori terminali sono individuali, adattati ai diversi tipi di disabiltà e hanno interfacce facilitate che sfruttano canali visivi, sonori e tattili</span></span></strong></strong>. I terminali ricevono sia i segnali satellitari messi a disposizione dal Centro unico di elaborazione (grazie ai satelliti Egnos e Galileo) sia le informazioni provenienti dai vari centri servizi dedicati – che possono essere singole organizzazioni, enti locali, pubbliche amministrazioni, parchi accessibili o altro – e che forniscono informazioni specifiche per le differenti forme di disabilità. Ma chi utilizza “Nadia” ha inoltre un ruolo attivo nella segnalazione di eventuali barriere architettoniche o altri ostacoli non previsti sul percorso, mettendo in comune queste informazioni a vantaggio di tutti. <a title="blocked::http://www.nadia-project.eu/" href="http://www.nadia-project.eu/" target="_blank"><span style="color: #152e77;"><span style="color: #152e77;">Per informazioni clicca qui</span></span></a>.<br />
</span></span><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span style="color: #3c3c3c; font-family: Verdana;">Fonte: affar italiani.it </span></span></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Tecnologia per anziani e disabili</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

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		<description><![CDATA[Ancona - Una nuova tecnologia per l’autonomia in casa di anziani e disabili. E’ il risultato dell’attività di ricerca e sviluppo di ArieLab, società spin-off dell’Università Politecnica delle Marche, di Automa Srl, azienda produttrice di sistemi domotici e del Laboratorio di telecomunicazioni dell’Ateneo anconetano, finanziata dalla Regione Marche nell’ambito delle azioni volte a promuovere l’innovazione…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>Ancona </strong>- Una nuova tecnologia per l’autonomia in casa di anziani e disabili. E’ il risultato dell’attività di ricerca e sviluppo di ArieLab, società spin-off dell’Università Politecnica delle Marche, di Automa Srl, azienda produttrice di sistemi domotici e del Laboratorio di telecomunicazioni dell’Ateneo anconetano, <img src="http://www.contactsrl.it/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif" alt="" /> finanziata dalla Regione Marche nell’ambito delle azioni volte a promuovere l’innovazione e il trasferimento tecnologico nelle Pmi.<br />
La ricerca ha permesso di sviluppare tecnologie innovative ma estremamente semplificate per l’utente, che può gestire l’ambiente domestico standosene seduto in poltrona, con il telecomando del televisore, oppure dal comodino, con un monitor touch screen, ma anche con un panel pc anch’esso touch screen dalla sedia a rotelle o con un telefonino. E’ possibile, ad esempio, vedere chi sta chiamando dall’esterno dell’abitazione, tramite un videocitofono, ed eventualmente aprire il portone, oppure chiamare al telefono una serie di numeri predefiniti, attraverso immagini che ne consentono un’immediata identificazione. E ancora, accendere e spegnere luci, chiudere e aprire finestre e tapparelle, tutto senza doversi muovere ma con il semplice tocco su uno schermo o la pressione di un tasto del telecomando. Il sistema aiuta inoltre a ricordare le terapie mediche, inviando avvisi sul televisore mentre si guardano i programmi preferiti o elencando tutte le medicine da assumere nell’arco della giornata.</div>
<p><strong>Fonte:http://www.paoloiorio.com/2010/10/tecnologia-per-anziani-e-disabili/</strong></p>
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		<title>Accessibilità, UK e USA mettono in campo nuove leggi</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

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		<description><![CDATA[Accessibilità, UK e USA mettono in campo nuove leggi &#160; Intanto in Italia le normative in tema di e-accessibilità sono ancora minime rispetto all’enormità del problema. Nel Regno Unito il Ministro delle Comunicazioni Ed Vaizey ha annunciato di voler dare un forte impulso alle tecnologie per l’ausilio ai disabili (permetteteci di sintetizzare in questa orrenda parola…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Accessibilità, UK e USA mettono in campo nuove leggi</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Intanto in Italia le normative in tema di <strong>e-accessibilità</strong> sono ancora minime rispetto all’enormità del problema.</p>
<p>Nel <strong>Regno Unito</strong> il Ministro delle Comunicazioni Ed Vaizey <a href="http://www.bbc.co.uk/news/technology-11524233" target="_blank">ha annunciato</a> di voler dare un forte impulso alle <strong>tecnologie per l’ausilio ai disabili</strong> (permetteteci di sintetizzare in questa orrenda parola tutte le tipologie di handicap che rendono più difficile l’utilizzo delle nuove tecnologie, inclusi non vedenti, ipovedenti, disabili cognitivi, disabili motori, dislessici, daltonici, sordi, epilettici…). <img src="http://www.contactsrl.it/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p>I disabili inglesi godranno di una <strong>nuova legislazione </strong>che mira a raggiungere un nuovo livello di e-accessibilità entro il 2012, anno delle <strong>Paralimpiadi </strong>inglesi.</p>
<p>L’obiettivo del programma ministeriale è realizzare un sostegno reale alle disabilità con ausili come <strong>screen-reader</strong>, lettori <strong>Braille</strong>, <strong>e-book </strong>multimediali, nuovi aggiornamenti alle soluzioni di <strong>Web design </strong>per l’accesso a shopping e banking online.</p>
<p>Allo stesso tempo <strong>negli USA</strong>, con il supporto personale di Obama, si annuncia che sarà la <em>Federal Communications Commission</em> (FCC) a regolamentare con nuovi standard <strong>l’accessibilità </strong>ai nuovi device elettronici e multimediali.</p>
<p>A stabilire i nuovi standard è il <a href="http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=111_cong_bills&amp;docid=f:s3304enr.txt.pdf" rel="nofollow" target="_blank">21st Century Communications And Video Accessibility Act</a>, che si propone di includere una volta per tutte quella enorme parte della cittadinanza tagliata fuori dalle meraviglie del nuovo mondo.</p>
<p>Il Congresso USA promette dunque appositi <strong>browers mobili</strong>, condizioni semplificate per l’accesso a <strong>TV</strong>, <strong>DVD</strong>, <strong>e-mail</strong>, <strong>smartphones </strong>e quant’altro. E lo fa includendo negli obblighi &#8211; come da tradizione americana &#8211; <strong>gli stessi produttori </strong>che probabilmente, in assenza di questi obblighi, continuerebbero allegramente a fregarsene dei disabili.</p>
<p>Eh si, <strong>fregarsene</strong>: com’è possibile che nel 2010 non esistano sul mercato comune cellulari che leggano gli SMS, o dotati di interfacce di comando vocale (che funzionino decentemente, non quelle banalità che sono disponibili oggi per gente che non ne ha bisogno).</p>
<p>Parlando tempo fa con una ragazza ipovedente, bravissima a spippolare il suo palmare seguendo i pochissimi indizi forniti dai suoni di sistema e dal limite del display, ho scoperto che per accedere a quei rari modelli di <strong>cellulari pensati per i ciechi </strong>bisogna fare delle trafile lunghe e costose attraverso le associazioni riconosciute.</p>
<p>Strano, ma soprattutto triste, che dopo anni di esistenza del <strong>W3C</strong>, con tutte le super-tecnologie disponibili e il know-how acquisito nel campo delle <strong>Human Interfaces</strong>, vengano ancora snobbate le numerose e svariate categorie di disabili che &#8211; tutto sommato &#8211; sarebbero ben contenti di poter essere dei bravi e diligenti consumatori!</p>
<p>Strano, e triste, che debbano essere i governi a stimolare tale interesse fra i produttori.</p>
<p>Triste, e non tanto strano, che <strong>in Italia </strong>di queste cose se ne parli davvero, ma davvero poco. Da <a href="http://www.infoaccessibile.com/" target="_blank">InfoAccessibile</a> leggo, per concludere, che “<em>In Italia sono in vigore i requisiti tecnici della cosiddetta <strong>Legge Stanca</strong> (mai soprannome fù più appropriato) e la più pragmatica Legge 1 marzo 2006, n. 67 “Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006</em>“.</p>
<p>da : <a href="mailto:collaboratore1@theinquirer.it">Rocco Neo Medina</a>: Ottobre 13, 2010, 8:00 am</p>
<p>Fonte: http://www.theinquirer.it/2010/10/13/accessibilita-uk-e-usa-mettono-in-campo-nuove-leggi.html</p>
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